Art. 2

In vigore dal 22 gen 1953
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territori è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione del articolo b della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 11.66.27.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3940#art-2

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