Art. 1
In vigore dal 29 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;
Visto le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ogna Anita fu Giacomo, maritata Rosa, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa);
Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 19 dicembre 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ogna Anita fu Giacomo, maritata Rosa, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 36.99.93, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 gennaio 1967, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/01/1967, n. 25), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2710, e 27 dicembre 1952, n. 3891, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3891#art-1