Art. 2
In vigore dal 23 lug 1970
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 77.62.18.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 2-16 luglio 1970, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 22/07/1970, n. 184)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2778 e 2779; 27 dicembre 1952, n. 3882, e 3 gennaio 1958 (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 1958) in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949 ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti, che, rispetto alla effettiva consistenza al 15 novembre 1949, vi sia stato eccesso di espropriazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3882#art-2