Art. 1
In vigore dal 22 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma, tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Ugolino fu Guido Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 2 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Ugolino fu Guido Alberto, relativo ai terreni ricadenti dal comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 216.20.27, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3878#art-1