Art. 3
In vigore dal 20 nov 1960
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 novembre 1960, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 19/11/1960, n. 284) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio 1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3838#art-3