Art. 4
In vigore dal 21 gen 1953
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 211.05.50 corrispondenti per effetto della succitata decisione della Commissione Centrale ad ettari 259.11.03.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3833#art-4