Art. 2

In vigore dal 21 gen 1953
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3797#art-2

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