Art. 1

In vigore dal 21 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Farina Mattia, fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno); Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 piaggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera, nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Farina Mattia, fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 245.30.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3793#art-1

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