Art. 1

In vigore dal 17 lug 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Baldi Luigi e Giuseppe di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna); Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell' del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Baldi Luigi e Giuseppe di Antonio, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna), per una superficie di ettari 2563.77.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 15 luglio 1969, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1969, n. 179), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R.27 dicembre 1952, n. 3790, in quanto risulti che, per la formazione del piano di espropriazione contro Luigi e Giuseppe Baldi di Antonio, sono state comprese nella consistenza zone di immodificabile sterilita', non suscettive di trasformazione fondiaria o agraria, e non sono state detratte, ai fini del calcolo del reddito medio, tutte le zone che fossero in fatto incolti produttivi."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3790#art-1

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