Art. 1
In vigore dal 21 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230: 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa, dagli articoli 5 nella legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Guarini Carlo fu Giambattista e Guarini Eleonora fu Giambattista, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce);
Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso alla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della, legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Guarini Eleonora fu Giambattista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 33.38.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3714#art-1