Art. 2

In vigore dal 2 apr 1961
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 1198.03.38, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 marzo 1961, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1961, n. 83) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto l'espropriazione e' stata diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relazione ai terreni espropriati".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3679#art-2

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