Art. 1

In vigore dal 20 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma, primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841,18 maggio 1951, n 333; 2 aprile 1952 n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli e della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Maresca Carlo fu Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Chieti (provincia di Foggia); Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Maresca Carlo fu Benedetto, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Chienti (provincia di Foggia), per una superficie complessiva di ettari 376.97.71, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3672#art-1

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