Art. 4
In vigore dal 20 gen 1953
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2, unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 10.14.29, di spettanza di De Sangro Riccardo, fu Giuseppe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3663#art-4