Art. 4

In vigore dal 19 gen 1953
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 0.79.64.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3486#art-4

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