Art. 4
In vigore dal 10 apr 1960
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 116. - PALLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27 dicembre 1951, n. 3480, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto hanno posto a base del calcolo della proprieta' le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3480#art-4