Art. 2

In vigore dal 29 giu 1972
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno-6 luglio 1972, n.118 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972, n. 165)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, nn. 3462, 3463, 3464 e 3465, in quanto risulti che, nella determinazione delle quote di scorporo, si sia tenuto conto: a) dello stato delle culture non corrispondenti ai dati del catasto alla data del 15 novembre 1949; b) di beni che a questa data avevano legalmente cessato di far parte della proprieta' degli espropriati fratelli Di Miscio perche' appartenenti a terzi, eredi riservatari di Di Miscio Gerardo".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3465#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Di Miscio Nicola di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia). — Testo vigente | Portale Normativo