Art. 1

In vigore dal 29 giu 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Di Miscio Gerardo di Gerardo, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia); Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espro priazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Di Miscio Gerardo di Gerardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 22.90.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno-6 luglio 1972, n.118 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972, n. 165)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, nn. 3462, 3463, 3464 e 3465, in quanto risulti che, nella determinazione delle quote di scorporo, si sia tenuto conto: a) dello stato delle culture non corrispondenti ai dati del catasto alla data del 15 novembre 1949; b) di beni che a questa data avevano legalmente cessato di far parte della proprieta' degli espropriati fratelli Di Miscio perche' appartenenti a terzi, eredi riservatari di Di Miscio Gerardo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3464#art-1

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