Art. 2

In vigore dal 17 gen 1953
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione da Delta Padano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3328#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprieta' della Societa' per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, in comune di Mesola (Ferrara). — Testo vigente | Portale Normativo