Art. 4

In vigore dal 17 gen 1953
Il conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 55.06.40.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3327#art-4

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