Art. 3
In vigore dal 5 mag 1968
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 23-26 aprile 1968, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 4/5/1968, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' " costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322, in quanto ha incluso nell'espropriazione i terreni della "Valle Testa" sui quali il soggetto privato espropriato non aveva il diritto enfiteutico risultante dai dati catastali."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3322#art-3