Art. 1
In vigore dal 17 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti della "Montevecchio" Società italiana del piombo e dello zinco anonima con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Fluminimaggiore (provincia di Cagliari);
Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti della "Montevecchio" Società italiana del piombo e dello zinco, anonima, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Fluminimaggiore (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 17.02.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3227#art-1