Art. 1
In vigore dal 15 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutivo l'atto-capitolato stipulato il 14 novembre 1952 tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e l'ingegnere Angelo Invernizzi fu Antonio, titolare della ditta individuale omonima, con sede in Genova, per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio di un ascensore in servizio pubblico per trasporto di persone tra la via Nizza e la via Trento in Genova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952
EINAUDI
MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 45. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;4544#art-1