Art. 2

In vigore dal 20 gen 1953
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 811, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 70.48.73.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3650#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Grottanelli Nella fu Ruggero, maritata Ferraguti, in comune di Roccastrada (Grosseto). — Testo vigente | Portale Normativo