Art. 1
In vigore dal 20 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 39 è 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di D'Orazio Giovanni ed Evangelista, fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioachino fu Marco per i terreni ricadenti nel comune di Roma;
Vista la deliberazione 27 marzo 1952 n. 2438 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che i sunnominati hanno presentato ai sensi dell' del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione - dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato altresì che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841;
Udito il parere in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nomi nata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Orazio Giovanni ed Evangelisti fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino, fu Marco relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma per la superficie di ettari 13.69.20, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3638#art-1