Art. 1
In vigore dal 20 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biozzi Guido e Luigi, fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);
Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2485, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma toscolaziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biozzi Guido e Luigi, fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 21.14.39, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3622#art-1