Art. 1
In vigore dal 20 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aloisi de Larderel Folco in Pompeo, per i terreni ricadenti nel comune di Allumiere (provincia di Roma);
Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 245 S della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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Sono approvati piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, per i terreni ricadenti nel comune di Allumiere (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio Catasto vigente, di ettari 448.56.50, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse ad ettari 461.79.00
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3605#art-1