Art. 1
In vigore dal 19 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marchi Giulio fu Ferruccio e Marchi Angela, Ferruccio, Marcello, Cesare e Gino fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);
Considerato che i sunnominati hanno presentato ai sensi dell' del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;
Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma toscolaziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marchi Giulio fu Ferruccio e Marchi Angela, Ferruccio, Marcello, Cesare e Gino fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 749.26.56, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3523#art-1