Art. 2

In vigore dal 19 gen 1953
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e dei territorio dei Fucino.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3519#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprieta' di Luzi Maria fu Rodolfo, nel comune di Bieda (Viterbo). — Testo vigente | Portale Normativo