Art. 3

In vigore dal 17 lug 1966
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-11 luglio 1966, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1966, n. 175), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n. 4069, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3499#art-3

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