Art. 2
In vigore dal 19 gen 1953
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione, della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3493#art-2