Art. 1

In vigore dal 19 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Fredella Rocco fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nei comuni di Foggia, Ortanova e Cerignola (provincia di Foggia); Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'esproprio terreni compresi nel piano particolareggiato n. 183, pubblicato nel comune di Foggia e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto; Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento detta istanza, ha proceduto alla determinazione de terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, e per le foreste; Decreta: . Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Fredella Rocco fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 365.87.04 specificatamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3404#art-1

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