Art. 3

In vigore dal 19 gen 1953
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3392#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di De Peppo Ottavio fu Federico, in comune di Lucera (Foggia). — Testo vigente | Portale Normativo