Art. 1
In vigore dal 17 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Saraceno Lorenzo, fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);
Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Saraceno Lorenzo, fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel counine di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 32.61.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3290#art-1