Art. 1
In vigore dal 17 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Pastorelli Emilia vedova Ruffo, quale rappresentante della minore Buffo Maria Lucia fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Ruoti (provincia di Potenza);
Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta, istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 individuandolo su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione a nome della medesima, intestato;
Udito il parere, in data, 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Paglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Pastorelli Emilia vedova Ruffo, quale rappresentante della minore Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruoti (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 25.81.25, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3284#art-1