Art. 2

In vigore dal 17 gen 1953
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 215.35.82, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e o trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria;
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3277#art-2

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