Art. 2

In vigore dal 17 gen 1953
I terreni indicati nei precedente articolo sono trasferiti in proprieta all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3268#art-2

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Art. 2 Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Pellicano Leo fu Francesco Maria, nei comuni di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). — Testo vigente | Portale Normativo