Art. 1

In vigore dal 17 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma, primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1050, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 330 e 11 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione, concessa dagli articoli 5 della legge 132 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della, legge 21 ottobre 1950; n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 68; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la, riforma fondiaria - nei confronti di Museo Domenico fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Camini (provincia di Reggio Calabria); Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, espresso dalla. Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Musco Domenico fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Camini (provincia di Reggio Calabria), specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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