Art. 2

In vigore dal 17 gen 1953
I terreni indicati nei precedente articolo sono trasferiti in proprieta, all'Opera, per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3256#art-2

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