Art. 2

In vigore dal 17 gen 1953
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila-Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3249#art-2

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Art. 2 Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Corigliano Michele fu Giovanni, nel comune di Stignano (Reggio Calabria). — Testo vigente | Portale Normativo