Art. 1
In vigore dal 17 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 68;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, - nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni, per i terreni ricadenti nei comuni di Gioiosa Ionica e Marina, di Gioiosa Jonica (provincia di Reggio Calabria);
Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non avere ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nei comuni di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica (provincia di Reggio Calabria), specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3240#art-1