Art. 3

In vigore dal 17 gen 1953
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3213#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Trasferimento, in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprieta' della Societa' "San Rocco", con sede in Rovigo, in comune di Argenta (Ferrara). — Testo vigente | Portale Normativo