Art. 1

In vigore dal 17 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333: 2 aprile 1952, n. 339,16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Rubin de Cervin Gio-Batta, fu Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Cavarzere (provincia di Venezia); Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Udito il parere, in data, 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Rubin De Cervin Gio-Batta, fu Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavarzere (provincia di Venezia), della superficie di ettari 68.19.77, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3187#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo