Art. 1
In vigore dal 17 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma (quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 2130 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Pozzati Vincenzo, fu Gaetano, pur i terreni ricadenti nel comune di Comacchio (provincia di Ferrara);
Udito il parere in data 20 novembre 1952, espresso degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Pozzati Vincenzo, fu Gaetano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Comacchio (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 4.16.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3182#art-1