Art. 2
In vigore dal 17 gen 1953
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 270.46.57, sono espropriati e trasferiti in proprietà, all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3165#art-2