Art. 1
In vigore dal 17 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa, dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e -2 della, legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Canè Ilario, fu Enrico Grisostomo e Travagli Virginio, fu Graziadio quale avente causa, per i terreni ricadenti nel comune di Comacchio (provincia di Ferrara);
Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Canè Ilario, fu Enrico Grisostomo e Travagli. Virginio, fu Graziadio quale avente causa, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Comacchio (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 30.16.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3153#art-1