Art. 1
In vigore dal 16 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 341; 18 maggio 1952, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e agosto 1952, n. 1206; a virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 a legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge ottobre 1950, n. 841;
Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed aria in Sardegna, nei confronti di Sulis Saggiante Graziella, fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune Monastir (provincia di Cagliari);
Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso a Commissione parlamentare nominata a norma de - articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e alla legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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Approvato il piano particolareggiato di espropriare compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Sulis Saggiante Graziella, fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monastir (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 33.67.14, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato ai presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3120#art-1