Art. 4
In vigore dal 15 mar 1959
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953
Atti del Governo registro n. 68, foglio n. 129. - PALLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-9 marzo 1959, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113 (pubblicato in supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1953) in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo ha compreso terreno che non apparteneva alla "Impresa agricola Cardile"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3113#art-4