Art. 2

In vigore dal 1 mag 1966
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria, ed agraria in Sardegna.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 30.04.1966, n. 105) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all'art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3105#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprieta' di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Atzara (Nuoro). — Testo vigente | Portale Normativo