Art. 1
In vigore dal 12 apr 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 settembre 1951, n. 1502 e n. 1503, rispettivamente relativi all'istituzione di Consolati di 1ª categoria in Tripoli e Bengasi e all'istituzione del Consolato generale di la categoria in Asmara;
Considerato che i predetti decreti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1952, sono entrati in vigore il primo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerate le particolari esigenze di natura politica e l'urgenza di assicurare protezione agli interessi dei connazionali nelle ex-colonie;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
I decreti del Presidente della Repubblica 12 settembre 1951, n. 1502 e n. 1503 di cui alle premesse sono entrambi integrati come segue:
"Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data".
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 133. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-12;4520#art-1