Art. 1
In vigore dal 28 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, che apporta modificazioni ed aggiunte al testo unico precitato per quanto riguarda l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato il regolamento per le spese da farsi in economia delle scuole magistrali statali, relative alla somministrazione della refezione calda agli alunni e al personale delle classi del grado preparatorio delle scuole medesime, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 59. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-01;4552#art-1